Preferita la tesi della parziarietà: ogni condomino è responsabile solo pro-quota
La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha pronunciato una sentenza (8 aprile 2008, n. 9148) di grande interesse atteso che costituisce un revirement in materia di condominio e solidarietà fra condomini.
La Cassazione ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.
Fino alla svolta che si è avuta con questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi (vedi ex multis Cass. civ. n. 14593/2004 e n. 17563/2005)
Ora invece la Cassazione ha affermato che la previsione dell’art. 1123 c.c., che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio ritenendo illogico riservare l’applicazione della stessa alla fase del regresso e non già a quella del pagamento della somma.
La disciplina da applicare è, pertanto, la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 754 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.
La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha pronunciato una sentenza (8 aprile 2008, n. 9148) di grande interesse atteso che costituisce un revirement in materia di condominio e solidarietà fra condomini.
La Cassazione ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.
Fino alla svolta che si è avuta con questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi (vedi ex multis Cass. civ. n. 14593/2004 e n. 17563/2005)
Ora invece la Cassazione ha affermato che la previsione dell’art. 1123 c.c., che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio ritenendo illogico riservare l’applicazione della stessa alla fase del regresso e non già a quella del pagamento della somma.
La disciplina da applicare è, pertanto, la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 754 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.
( Fonte Altalex, 29 aprile 2008. Nota di Maria Leone)