Tizio è proprietario di un’unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa.
Il palazzo necessita d’interventi manutentivi; in un’assemblea si pongono le basi per una successiva deliberazione degli stessi.
Accade che Tizio vende a Caio e solo dopo la cessione si formalizzano i lavori di manutenzione straordinaria.
Le parti non hanno previsto nulla contrattualmente e iniziano a litigare: secondo Tizio deve pagare Caio, poiché è lui che ha deciso sull’esecuzione dei lavori. Secondo Caio, invece, è Tizio a dover pagare poiché la prima delibera in materia è stata adottata quando quest’ultimo era ancora condomino.
Chi ha ragione?
Secondo la Cassazione, che ha risolto l’intricata vicenda con la sentenza n. 10235 dello scorso 2 maggio, è Caio a dover pagare: quella adottata con il voto di Tizio, infatti, era una semplice delibera di dichiarazione d’intenti.
Di seguito, il link dove scaricare la sentenza in formato pdf: cassazione-2-maggio-2013-n-10235