Suddivisione delle spese per lavori di ristrutturazione condominiale a seguito alla vendita dell’immobile.

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Tizio è proprietario di un’unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa.

Il palazzo necessita d’interventi manutentivi; in un’assemblea si pongono le basi per una successiva deliberazione degli stessi.

Accade che Tizio vende a Caio e solo dopo la cessione si formalizzano i lavori di manutenzione straordinaria.

Le parti non hanno previsto nulla contrattualmente e iniziano a litigare: secondo Tizio deve pagare Caio, poiché è lui che ha deciso sull’esecuzione dei lavori. Secondo Caio, invece, è Tizio a dover pagare poiché la prima delibera in materia è stata adottata quando quest’ultimo era ancora condomino.

Chi ha ragione?
Secondo la Cassazione, che ha risolto l’intricata vicenda con la sentenza n. 10235 dello scorso 2 maggio, è Caio a dover pagare: quella adottata con il voto di Tizio, infatti, era una semplice delibera di dichiarazione d’intenti.

Di seguito, il link dove scaricare la sentenza in formato pdf: cassazione-2-maggio-2013-n-10235